03 Febbraio 2016

03 Febbraio 2016 Written by 
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CQC

CQC: quando rinnovarla?

Anche CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici – aderisce quest’anno alla terza edizione di Traspo Day, dal 17 al 20 Marzo al polo fieristico A1 Expo - uscita A1 Capua (Ce). Tra i workshop a cura della Confederazione, di notevole interesse è quello di sabato 19 marzo, alle 15.30, dal titolo “Patenti professionali: le novità e le modifiche sulla CQC”.

In particolare, durante l’incontro si cercherà di fugare ogni dubbio sulla questione del rinnovo della CQC che – ricordiamo - normalmente ha una validità di 5 anni.

Le CQC che riportano la scadenza 9.9.2013 sono da considerarsi scadute al 9.9.2015 mentre le CQC che riportano la scadenza 9.9.2014 scadono il 9.9.2016.

Per il rinnovo occorre seguire un corso periodico di aggiornamento della durata di 35 ore, tale corso può essere effettuato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza e la data decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo presentata presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione.

L’attestato di frequenza al corso periodico non ha scadenza e si può presentare in qualsiasi momento, fermo restando che se la CQC è già scaduta, il titolare non può mettersi alla guida.

Si chiarisce però che, invece, un attestato di frequenza ad un corso di formazione iniziale (140 ore per corso accelerato o 280 ore per corso ordinario), cioè quello che viene rilasciato a chi deve conseguire per la prima volta una CQC, ha una validità di un anno.

Dal 19 aprile 2013 non viene più rilasciata una nuova CQC (tranne che per i titolari di patente di uno stato estero) ma viene emesso un duplicato della patente di guida formato Card su cui, nel retro, in corrispondenza della categoria di CQC posseduta, viene riportato il codice UE armonizzato 95, seguito dalla nuova scadenza di validità della formazione periodica.

1415 Last modified on Mercoledì, 13 Dicembre 2017 21:05
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